Art. 8
Autorita' centrale Ai fini del presente decreto e' designata quale autorita' centrale il Ministero dell'Interno. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7. L'autorita' centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, puo' definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse. L'autorita' centrale puo' acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori. L'autorita' centrale si coordina e coopera con le autorita' centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalita' della direttiva e l'applicazione del presente decreto.
Testo vigente dal 15 gennaio 2026
