Art. 7 — Sanzioni amministrative
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a)da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
- b)da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4;
- c)da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5;
- d)da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1;
- e)da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 2;
- f)da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
- a)la natura, la gravita' e la durata della violazione;
- b)il carattere doloso o colposo della violazione;
- c)le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
- d)le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
- e)la cooperazione dell'autore della violazione con le autorita' competenti;
- f)l'attivita' svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- g)la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
- h)il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 15 gennaio 2026
