Art. 7 — Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti
Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice e' il tribunale di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari. L'autorita' giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorita' competente per il riesame che adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorita' competente del paese terzo.
Testo vigente dal 15 gennaio 2026
