Per i provvedimenti di sequestro autorita' di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, e' il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Una copia del certificato e del provvedimento di sequestro sono trasmessi dall'autorita' di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione. Il pubblico ministero esprime il parere entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo. Dell'esecuzione del sequestro e della proposizione di istanze di revoca e di atti di impugnazione l'autorita' giudiziaria che procede da' tempestiva comunicazione all'autorita' emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresi' al Ministero della cultura, con avviso della facolta' di presentare osservazioni e dei termini entro i quali puo' essere esercitata. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da giudici per le indagini preliminari di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire e' il giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento. Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell'ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data piu' risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore. Per i provvedimenti di sequestro autorita' di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento e' la medesima autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

Testo vigente dal 22 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;203~art2 · fonte del testo

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