Autorita' centrale per la trasmissione in via amministrativa Quando ne fa richiesta l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente decreto o l'autorita' di altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento.
Testo vigente dal 15 gennaio 2026
