Art. 8 — Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea
Il Ministero della giustizia e' competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche' per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'autorita' giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.
Testo vigente dal 15 gennaio 2026
