Art. 9 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la parola: «classificazione» e' sostituita dalla seguente: «valutazione», le parole: «articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 5, 6 e 6-bis» e le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2.».
Testo vigente dal 16 dicembre 2021
