Art. 6 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.».
Testo vigente dal 16 dicembre 2021
