Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Rendicontazione). - 1. Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili fornisce alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata ai sensi dell'articolo 5. La relazione comprende anche l'elenco delle eventuali disposizioni di aggiornamento degli orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti in termini di progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della strada.».

Testo vigente dal 16 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213~art8 · fonte del testo

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