Art. 14 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alle lettere a) e b), la parola «2020», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2030»;
- b)al comma 3, alla lettera e), le parole «servizi.» sono sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.»;
- c)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalita' di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilita' e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»;
- d)al comma 5, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Testo vigente dal 14 luglio 2020
