Art. 10 — Disposizioni tariffarie
Alle attivita' di controllo, ((valutazione)) e ispezione, previste rispettivamente dagli ((articoli 4, 5, 6 e 6-bis)), ((il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono)) mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. (( Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2. )) Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.
Testo vigente dal 31 dicembre 2021
