Art. 4 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
All'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ispezioni di sicurezza stradale periodiche)»;
- b)al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.»;
- c)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.».
Testo vigente dal 16 dicembre 2021
