Art. 7 — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
All'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».
Testo vigente dal 16 dicembre 2021
