Art. 11 — Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il titolo e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»;
- b)al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «della redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica» ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:
- 1)disposizioni per i pedoni,
- 2)disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocita',
- 3)disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote,
- 4)densita' e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili,
- 5)disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona,
- 6)separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore.»;
- c)al punto 2, alla lettera f), le parole: «utenti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.».
Testo vigente dal 16 dicembre 2021
