Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»;
- b)dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprieta' che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:
- 1)dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;
- 2)non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;
- 3)e' specificamente designata come autostrada;
- a-ter)strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti citta' o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade piu' elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- a-quater)strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;»;
- c)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;»;
- d)la lettera e) e' abrogata;
- e)le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;
- g)ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;»;
- f)dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;»;
- g)alla lettera i), il segno d'interpunzione "." e' sostituito dal seguente ";" e, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.».
Testo vigente dal 16 dicembre 2021
