Art. 82 — Modifiche all'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Articolo 47, comma 4)) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;»;
- b)all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
