Art. 47 — Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3:
- 1)dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;»;
- 2)la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;
- 3)dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.»;
- b)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.»;
- c)al comma 4, la lettera a) e' soppressa.
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
