Art. 65 — Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
