Art. 219 codice dei contratti pubblici — Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. ((Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 40 parole aggiunte.

Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. aggiunto: Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art219 · fonte del testo

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