Art. 48 — Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
