Art. 1 — Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»;
- b)all'articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)»;
- c)all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;».
Testo vigente dal 30 gennaio 2024
