Art. 20 — Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti: «n-bis) concernenti gli acquisti:

  • 1)di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle correlate cabine di sparo;
  • 2)delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
  • 3)di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);
  • n-ter)concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art20 · fonte del testo

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