Art. 30 — Tutela dei diritti fondamentali
((1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:)) (( Con apposito regolamento dell'Autorita' sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1. )) Nei casi di inosservanza ((dei divieti)) di cui al comma 1 ((e dei criteri stabiliti)) nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).
Testo vigente dal 2 maggio 2024
