Art. 39 — Valori dello sport
I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti ((...)) radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, ((sono tenuti)) all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ((oppure)), se nominata, con l'Autorita' delegata allo sport ((, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno)), adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
