Art. 53 — Deroghe alle condizioni della formazione di architetto
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)). In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta ((soddisfacente ai sensi dell'articolo)) 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente ((all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).)).
Testo vigente dal 10 febbraio 2016
