Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo alla professione di architetto
Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 2-ter, le parole: "10 maggio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "5 agosto 1985";
- b)all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o piu' anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.";
- c)all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato e puo' essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo' ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.";
- d)nell'allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo trattino la frase: "rilasciato dalla Facolta' di scienze e tecnologia dell'Universita' di Porto" e' sostituita dalla seguente: "rilasciato dalla Facolta' di ingegneria (de Engenharia) dell'Universita' di Porto".
Testo vigente dal 14 ottobre 2003
