Art. 48 — Esercizio delle attività professionali di ostetrica
Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attivita':
- a)fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
- b)accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza ((...)) normale ((...)), effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
- c)prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;
- d)predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
- e)assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
- f)praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
- g)individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
- h)esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
- i)assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel modo migliore;
- l)praticare le cure prescritte da un medico;
- m)redigere i necessari rapporti scritti.
Testo vigente dal 10 febbraio 2016
