Art. 1 — Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, al comma 1 dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "periodica";
  • b)nell'articolo 6, riguardante violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:
  • 1)il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.";
  • 2)nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
  • 3)nel comma 3, primo periodo le parole: "al quindici per cento dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo";
  • 4)nel comma 8, al primo periodo, le parole: "al quindici per cento del corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento dell'imposta";
  • c)nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilita', al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
  • d)nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di ogni comunicazione" sono inserite le seguenti: "prescritta dalla legge tributaria.";
  • e)nell'articolo 16, recante abrogazione di norme, al comma 1, lettera a), le parole: "73-bis, commi secondo, quarto e quinto" sono sostituite dalle seguenti: "73-bis, commi quarto e quinto.".

Testo vigente dal 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203~art1 · fonte del testo

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