Art. 1 — Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:
- 1)al comma 1, primo periodo, la parola "periodica" e' soppressa;
- 2)al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "anche se e' omessa la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "periodica o quella";
- 3)al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3";
- b)nell'articolo 8, riguardante le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al comma 1, dopo le parole "dell'imposta sul valore aggiunto" sono aggiunte le seguenti, "compresa quella periodica";
- c)nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilita', al comma 4, le parole "gli obblighi indicati nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette";
- d)nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole "prescritta dalla legge tributaria" sono inserite le seguenti "anche se non";
- e)nell'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".
Testo vigente dal 26 aprile 2000
