Art. 8 — Inquinamento doloso
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
