Art. 11 — Divieto di attracco
Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 e' inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravita' del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
