Art. 7 — Misure di controllo per le navi in transito
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, se il presunto scarico di sostanze inquinanti e' effettuato nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato italiano che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico:
- a)nel caso in cui il successivo porto di approdo e' situato in un altro Stato membro, l'Autorita' marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiede la collaborazione di tale Stato ai fini dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 1, e della individuazione dei provvedimenti da adottare;
- b)nel caso in cui il successivo porto di approdo della nave e' situato in uno Stato terzo, l'Autorita' marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave sia informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui e' situato tale porto ad adottare iniziative adeguate. Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), abbia effettuato, nell'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse delle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) o d), l'Autorita' marittima, qualora gli elementi di prova lo giustificano e fatto salvo quanto previsto nella parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di apposite direttive indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sottoporre a fermo la nave, ad adottare le misure di cui all'art. 6 e ad informare le Autorita' dello Stato di bandiera della nave.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
