Art. 4 — Divieti
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalita', versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
