Art. 58 — Inquadramenti
Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995. Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all'art. 25, comma 4, si procedera' all'inquadramento del personale nei profili professionali della qualifica d'inquadramento, disposto in applicazione degli articoli 54, 55, 56 e 57, sulla base della professionalita' di provenienza. Fino al riassorbimento del soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
