I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a frequentare un corso della durata ((non inferiore a sei mesi)), preordinato alla formazione professionale. ((2. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso)) I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ((con decorrenza giuridica del 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione)). Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'articolo 17 ((e articolo 18)). Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso puo' ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 17 aprile 2001. 26 parole tolte, 110 parole aggiunte.

… Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a frequentare un corso della durata tolto: di almeno dodici aggiunto: non inferiore a sei mesi, preordinato alla formazione professionale. tolto: Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale. aggiunto: 2. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono … norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 aggiunto: con decorrenza giuridica del 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'articolo 17 aggiunto: e articolo 18. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201~art44 · fonte del testo

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