Art. 44 — Corso di formazione
I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a frequentare un corso della durata ((non inferiore a sei mesi)), preordinato alla formazione professionale. ((2. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonche' le modalita' d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso)) I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ((con decorrenza giuridica del 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione)). Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'articolo 17 ((e articolo 18)). Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso puo' ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
