I vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale (( di cui all'articolo 17)). Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:

  • a)non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;
  • b)dichiarano di rinunciare al corso;
  • c)sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di ((novanta)) giorni anche non consecutivi e di ((centoventi)) giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della ((sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni)). I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato. 3 Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87

3

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".

Testo vigente dal 17 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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I vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale aggiunto: di cui all'articolo 17. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della …

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di tolto: sessanta aggiunto: novanta giorni anche non consecutivi e di tolto: novanta aggiunto: centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo … gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della tolto: censura aggiunto: sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87

    Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201~art18 · fonte del testo

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