Art. 45 — Promozione alla qualifica di perito
La promozione alla qualifica di perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 44.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
