Art. 41 — Nomina a vice perito
La nomina a vice perito si consegue:
- a)nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale;
- b)per il restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
