Finalita' e campo di applicazione Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate. E' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', e la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. E' inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come:

  • a)la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
  • b)la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
  • c)la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilita' di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura;
  • d)il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori, ovvero lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di cui al comma 4.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art1 · fonte del testo

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