Art. 87 — Abrogazioni
Dalla data in cui acquistano efficacia le norme del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)legge 25 novembre 1971, n. 1096 ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3;
- b)decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;
- c)decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ad eccezione degli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17, comma terzo;
- d)legge 20 aprile 1976, n. 195;
- e)decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7;
- f)decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308;
- g)decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;
- h)decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149;
- i)decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267;
- l)decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148;
- m)decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1993;
- n)decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2011;
- o)decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.287 del 10 dicembre 2012.
Testo vigente dal 27 febbraio 2021
