Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

  • a)anno di produzione: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;
  • b)associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varieta' di piante agrarie, con sementi certificate di uno o piu' determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;
  • c)avente causa: persona fisica o giuridica alla quale e' stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varieta' prima spettanti al costitutore;
  • d)Comitato fitosanitario nazionale: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
  • e)costitutore: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta' che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
  • f)ditta sementiera: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attivita': produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri;
  • g)germinabilita': percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;
  • h)ibridi: piante derivanti da incroci di due o piu' varieta' della stessa specie di vegetale;
  • i)ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);
  • l)impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);
  • m)linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
  • n)lotto: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
  • o)miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita', superi la percentuale ponderale del 5 per cento;
  • p)micropropagazione: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;
  • q)pianta madre: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
  • r)prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;
  • s)purezza fisica: la percentuale in peso del seme puro della varieta' o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurita' sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varieta' o specie;
  • t)responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varieta', per conto del costitutore;
  • u)servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionalie delle province autonome;
  • v)stabilimento: ogni unita' produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attivita' previste dal presente decreto;
  • z)varieta' sintetiche: varieta' risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi;
  • aa)unita' di vendita: la piu' piccola unita', commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che puo' costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art3 · fonte del testo

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