Ai fini del presente Capo si intende per:

  • a)conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
  • b)erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita' genetica tra popolazioni o varieta' della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
  • c)varieta' locale: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
  • d)«zona fonte»:
  • 1)una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992;
  • 2)una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che e' designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992 e che e' gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;
  • e)«sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;
  • f)«miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata cosi' come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;
  • g)«miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
  • 1)le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
  • 2)le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
  • 3)le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e, se del caso, delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art48 · fonte del testo

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