Art. 1 — Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, riordinandole, mediante coordinamento ed integrazione, in un testo unico. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati. Il presente decreto non si applica alle varieta' di vite geneticamente modificate.
Testo vigente dal 23 febbraio 2021
