[1]Salvo quanto disposto dal comma 2, la commercializzazione dei miscugli e' consentita nei seguenti casi:

  • a)miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 34, comma 4;
  • b)miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi o comunque non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
  • c)miscele di sementi per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 62, comma 4, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche;
  • d)miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di diverse specie di cereali di cui all'allegato I;
  • e)miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
  • f)miscugli destinati alla produzione di ortaggi:
  • 1)miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie in piccoli imballaggi;
  • 2)miscugli di sementi della categoria mercantile ortiva, caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi;
  • 3)miscugli di sementi standard e di sementi della categoria mercantile ortiva caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi. Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli e' consentita alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. I miscugli di cui al comma 1, lettera c), devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale. Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni europee, determina condizioni specifiche per cio' che riguarda la commercializzazione di miscugli compresi i piccoli imballaggi in relazione a:
  • a)altre condizioni per la commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere a) e b)

[2]con particolare riferimento alle etichettature, al controllo della produzione e al campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

  • b)le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
  • c)le specie cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

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