Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguira' il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianita' maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianita' di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potra' inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d). Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso con il trattamento economico piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della nuova qualifica. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53

3

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".

Testo vigente dal 31 marzo 2001

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 151/1999

    Questione infondata
    30 aprile 1999

    Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 76, 97, 3 e 36 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lett. d) e 15, comma 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), in quanto, alla luce dei principi affermati nella sent. n. 63 del 1998, le norme impugnate costituiscono una scelta discrezionale di politica legislativa, esercitata, in modo non palesemente arbitrario ne' manifestamente irrazionale, entro l'oggetto, i criteri e i principi direttivi della delega legislativa. - S. nn. 133/1985, 277/1991, 324, 448 e 445/1993, 4/1994, 133/1996, 65, 217, 465/1997 e 63/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 13 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato · Art. 15 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 63/1998

    Questione infondata
    17 marzo 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) - <<nella parte in cui disciplinano le funzioni e le modalità di progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori nonché, in via transitoria, le modalità di inquadramento del personale che, alla data del 1^ settembre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico>> - in quanto, posto che la delega, cui deve farsi riferimento per valutare l'osservanza, da parte del denunciato d.lgs. n. 197 del 1995, del predetto parametro costituzionale, è quella dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, sicché è fuor di luogo il richiamo all'art. 2 e al <<rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore>>, che riguardano una delega diversa per oggetto, procedura e criteri; la delega di cui all'art. 3 prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze armate. Pertanto, non può rinvenirsi nella delega l'affermazione della intangibilità della posizione del ruolo degli ispettori; ne' ciò può dedursi dalle altre limitazioni contenute nell'art. 3, in quanto i compiti istituzionali sono quelli previsti per i singoli corpi, mentre gli artt. 3 e 4 del d.lgs. di cui si tratta <<non coinvolgono norme fondamentali di Stato>>, ne' <<attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza>>. - V. S. n. 277/1991. red.: G. Leo

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 31 marzo 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53

    Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197~art15 · fonte del testo

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