Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero:

  • a)secondo le modalita' previste dall'art. 31-bis, lettera a);
  • b)per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione. Alla selezione di cui al comma 1 puo' partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono". Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.

Testo vigente dal 27 maggio 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 63/1998

    Questione infondata
    17 marzo 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) - <<nella parte in cui disciplinano le funzioni e le modalità di progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori nonché, in via transitoria, le modalità di inquadramento del personale che, alla data del 1^ settembre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico>> - in quanto, posto che la delega, cui deve farsi riferimento per valutare l'osservanza, da parte del denunciato d.lgs. n. 197 del 1995, del predetto parametro costituzionale, è quella dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, sicché è fuor di luogo il richiamo all'art. 2 e al <<rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore>>, che riguardano una delega diversa per oggetto, procedura e criteri; la delega di cui all'art. 3 prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze armate. Pertanto, non può rinvenirsi nella delega l'affermazione della intangibilità della posizione del ruolo degli ispettori; ne' ciò può dedursi dalle altre limitazioni contenute nell'art. 3, in quanto i compiti istituzionali sono quelli previsti per i singoli corpi, mentre gli artt. 3 e 4 del d.lgs. di cui si tratta <<non coinvolgono norme fondamentali di Stato>>, ne' <<attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza>>. - V. S. n. 277/1991. red.: G. Leo

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;197~art14 · fonte del testo

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