Art. 35 — Inquadramento nel ruolo dei sergenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti ell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non comprendono nella disposta revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati", il personale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale ed obbligato al giuramento, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrante di queste ultime, ed è sottoposto ad una specifica autonoma disciplina del trattamento economico - fissato con disposizione avente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilità di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali, come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito. Ne consegue che l'adeguamento non è assolutamente automatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalità e all'oggetto della normativa stessa.
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 1 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 2 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2010 al 9 ottobre 2010. 330 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per un arco di venti anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purche' in possesso dell'idoneita' psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonche' i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti che:
tolto: a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno;
tolto: b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
tolto: c) non siano incorsi:
tolto: 1) in condanne per delitti non colposi;
tolto: 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
tolto: 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;196~art35 · fonte del testo
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