Art. 36 — Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 9 ottobre 2010. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non piu' di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:
tolto: a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno;
tolto: b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
tolto: c) non siano incorsi:
tolto: 1) in condanne per delitti non colposi;
tolto: 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
tolto: 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;196~art36 · fonte del testo
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