Art. 3 — Ruoli dei sergenti e dei marescialli
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo…
Art. 34 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 4 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 5 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti ell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non comprendono nella disposta revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati", il personale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale ed obbligato al giuramento, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrante di queste ultime, ed è sottoposto ad una specifica autonoma disciplina del trattamento economico - fissato con disposizione avente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilità di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali, come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito. Ne consegue che l'adeguamento non è assolutamente automatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalità e all'oggetto della normativa stessa.
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 1 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 2 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate · Art. 3 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2001 al 9 ottobre 2010. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
tolto: a) Esercito sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo.
tolto: b) Marina sergente; secondo capo; secondo capo scelto.
tolto: c) Aeronautica sergente; sergente maggiore; sergente maggiore capo. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi:
tolto: a) Esercito maresciallo; maresciallo ordinario; maresciallo capo; primo maresciallo.
tolto: b) Marina capo di 3a classe; capo di 2a classe; capo di 1a classe; primo maresciallo.
tolto: c) Aeronautica maresciallo di 3a classe; maresciallo di 2a classe; maresciallo di 1a classe; primo maresciallo. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi costituita:
tolto: a) Esercito sergenti: 10.700; marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
tolto: b) Marina sergenti: 7.875; marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti); Capitanerie di Porto: sergenti: 2.100; marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);
tolto: c) Aeronautica sergenti: 10.044; marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;196~art3 · fonte del testo
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