Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3,

della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione

di spesa per la perequazione del trattamento economico dei

sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza

della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e

all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i

contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del

personale delle Forze armate, nonché per il riordino delle relative

carriere, attribuzioni e trattamenti economici) e degli artt. 1, 2,

3, 34 e 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino

dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento

del personale non direttivo delle Forze armate) promosso con

ordinanza emessa il 3 luglio 1997 dal Tribunale amministrativo della

Liguria sul ricorso proposto da Motta Cosimo Damiano ed altri contro

la Croce Rossa Italiana ed altri, iscritta al n. 74 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso davanti al

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, alcuni

sottufficiali della Croce Rossa Italiana (in appresso CRI) hanno

impugnato l'ordinanza del commissario della CRI, con la quale si era

provveduto all'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti

militari della stessa CRI a quello dei pari grado delle Forze armate

(in appresso F.A.);

che i ricorrenti hanno chiesto, in specie, l'accertamento del

rispettivo diritto ad ottenere la perfetta equiparazione giuridica ed

economica al personale delle Forze armate con decorrenza 1 settembre

1995, previa eventuale rimessione della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, comma 1 e comma 3, della legge 6 marzo

1992, n. 216, nonché degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12

maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle

norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non

direttivo delle Forze armate, per sospetta violazione dell'art. 3

della Costituzione;

che il tribunale adito, con ordinanza del 3 luglio 1997,

depositata il 31 ottobre 1997, (r.o. n. 74 del 1998), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale delle norme suindicate, per

violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui

siffatte disposizioni, nel disciplinare il riordino del personale

delle Forze armate, non riguardano anche il personale militare della

Croce Rossa Italiana;

che, secondo il giudice a quo, la delega legislativa conferita

dalla legge 29 aprile 1995, n. 130, aveva confermato i principi ed i

criteri già stabiliti dal d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con

modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; con il compito di

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di

polizia e del personale delle Forze armate, nonché di riordinare le

relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici; in

particolare, era prevista l'emanazione di decreti legislativi

contenenti "le necessarie modificazioni agli ordinamenti del

personale indicato nell'art. 2, comma 1 ... allo scopo di conseguire

una disciplina omogenea" e la possibilità che "la sostanziale

equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia

conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e,

ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi,

ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi".

che, in particolare, il Tribunale aveva osservato che i più

elevati livelli retributivi invocati dai ricorrenti fossero collegati

nel d.lgs. n. 196 del 1995 ai nuovi gradi del personale delle Forze

armate, quali risultavano dal riordino dei ruoli; sicché la

questione sottoposta concernerebbe, principalmente, la mancata

estensione di questi nuovi gradi al personale militare della CRI;

che la riforma attuata con il d.lgs. n. 196 del 1995 si

tradurrebbe nella revisione di una parte della scala gerarchica delle

Forze armate, mediante la soppressione degli originari gradi di

sergente, sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo

e maresciallo maggiore e l'istituzione in luogo di essi di tre nuovi

livelli di sergente e di quattro livelli di maresciallo; inoltre

l'inquadramento in queste qualifiche del personale militare in

servizio avrebbe garantito il conseguimento di un nuovo grado, di una

diversa aspettativa di carriera e di un diverso e più favorevole

trattamento retributivo;

che il personale militare della CRI - sempre ad avviso del Tar -

sarebbe rimasto estraneo alla riforma, pur avendo essa carattere

generale e riguardando, nella serie dei decreti attuativi della

delega conferita con la legge n. 216 del 1992, l'intero personale

militare dello Stato e tutti i corpi ad esso equiparati; questa

eccezione sarebbe priva di giustificazione, alla luce dello status

che compete al personale militare della CRI;

che, inoltre, il Tar ha rilevato, in proposito, che il militare

appartenente alla CRI: a) veste l'uniforme delle Forze armate con le

relative mostrine del pari grado, tra l'altro eguali a quelle dei

reparti sanitari; b) è soggetto al codice penale militare ed a tutte

le norme della disciplina militare; c) giura fedeltà in presenza

della bandiera e del comandante di corpo; d) dispone di proprie

rappresentanze, così come tutti i militari; e) è sempre stato

inquadrato secondo la medesima scala gerarchica dell'esercito sin dai

decreti istitutivi emessi tra le due guerre mondiali; f) il suo

trattamento economico è parificato a quello dell'Esercito, così

come previsto dal r.d. 10 febbraio 1936, n. 484, art. 116; g) svolge

mansioni sostanzialmente eguali a quelle dei militari appartenenti ai

reparti sanitari delle varie armi;

che, sempre secondo il giudice a quo, difetterebbe quella

diversità di situazioni che sola giustificherebbe la disparità di

trattamento e sarebbe non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1 e comma 3, della

legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del

d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione; inoltre, il Tar ha ritenuto che la violazione potrebbe

riguardare anche l'art. 97 della Costituzione, in quanto la mancata

estensione della disciplina di riordino al personale militare della

CRI comporterebbe "conseguenze negative per il funzionamento di un

corpo amministrativo avente in buona sostanza le stesse funzioni di

un altro con differente e più favorevole trattamento".

Considerato che l'ordinanza del giudice rimettente si basa su un

presupposto non esatto cioè che il personale militare della Croce

rossa italiana dovesse essere necessariamente compreso nella

revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del

personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed

equiparati", laddove invece le due deleghe legislative contenute

rispettivamente nell'art. 2 e nell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,

n. 216 riguardano il personale delle Forze armate (ad esclusione dei

dirigenti civili e militari e del personale di leva) ed il personale

delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento

militare;

che il personale militare della Croce rossa italiana non

appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato ed

anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con

quella del personale statale, appartenente alle Forze armate o alle

Forze di polizia, essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma

di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione

italiana della Croce rossa (legge 21 maggio 1882, n. 768:

"Provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce rossa";

r.d. 7 febbraio 1884, n. 1243: "Erezione in corpo morale

dell'Associazione italiana della Croce rossa"; r.d.-l. 10 agosto

1928, n. 2034: "Provvedimenti necessari per assicurare il

funzionamento della Croce rossa italiana");

che successivamente la CRI, qualificata come associazione (legge

13 ottobre 1962, n. 1496: "Modifiche all'ordinamento

dell'Associazione italiana della Croce rossa"), è stata riconosciuta

quale "ente privato di interesse pubblico" (d.P.R. 31 luglio 1980, n.

613, con riordinamento della Croce rossa italiana: art. 70 della

legge n. 833 del 1978) ancorché il mutamento sia stato ritenuto

subordinato all'emanazione di nuovo statuto (Cassazione, sez. un. 17

marzo 1989, n. 1345) e successivamente modificata come "avente ad

ogni effetto qualificazione e natura di ente dotato di personalità

giuridica di diritto pubblico" (art. 7, comma 1, del d.-l. 20

settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, della legge 20 novembre 1995, n. 490);

che il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario,

ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle

stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento

di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale

militare ed obbligato al giuramento, ha mantenuto - in forza del

disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 - la sua

precedente collocazione, nonostante la trasformazione della CRI,

accompagnata con l'ulteriore previsione che è a carico

dell'Associazione il compito di attendere, in via ordinaria, secondo

le direttive e sotto la vigilanza del Ministro della difesa, alla

preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di

pertinenza del Corpo al fine di assicurare costantemente l'efficienza

dei relativi servizi, che sono sovvenzionati, sia per

l'organizzazione sia per il funzionamento, dallo Stato;

che la natura del Corpo militare della Croce rossa è confermata

dalla dipendenza dell'autorità di vertice del corpo direttamente dal

presidente nazionale dell'Associazione, salvo che nei periodi di

mobilitazione (art. 11 del d.P.R. n. 613 del 1980);

che non può portare ad una conclusione di appartenenza alle

forze armate, con conseguente esigenza di contestuale determinazione

dell'ordinamento e del trattamento economico del Corpo speciale e di

ingiustificata lacuna legislativa nella omessa previsione del

personale militare della CRI, il richiamo alla normativa di gerarchia

dei gradi, con corrispondenza ai gradi dell'esercito (art. 2 del r.d.

n. 484 del 1936), accompagnata dalla precisazione che è personale

proprio della Croce Rossa arruolato in corpo speciale volontario

(art. 1 del r.d. n. 484, cit.) e da una specifica e completa

disciplina legislativa relativa al trattamento economico;

che, infatti, la specifica autonoma disciplina del trattamento

economico di detto personale, fissato con disposizione avente valore

di legge in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge

31 gennaio 1926, n. 100, originalmente mediante apposite tabelle

contenute negli artt. 117 (per gli ufficiali) e 155 (per i

sottufficiali e truppa) del r.d. n. 484 citato, prevede (art. 116) la

possibilità di successivi provvedimenti (come atti fondati

sull'autonomia regolamentare dell'ente) diretti ad un adeguamento "in

analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle

amministrazioni statali", come forma di modifica in relazione alle

varianti che successivamente venissero stabilite per l'esercito;

che l'adeguamento non è assolutamente automatico, in quanto solo

in tempo di guerra è imposta una parificazione di trattamento

economico con i pari grado dell'esercito - come sottolineato anche

dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del

r.d. n. 484 cit.), ma è rimesso a provvedimenti degli organi

dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei

principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono

tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità organizzative e

funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di

bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la

regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio

cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici;

che, sulla base delle anzidette affermazioni, deve escludersi in

radice sia l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine

alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto

estraneo alle finalità e all'oggetto della normativa stessa, mentre

il trattamento economico del personale anzidetto è disciplinato, in

relazione a diversità di situazioni e natura del rapporto, da

autonoma normativa, che prevede la possibilità di adeguamento

attraverso l'esercizio del potere regolamentare dell'ente;

che quindi deve ritenersi la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n.

216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio

1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di polizia;

Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di

impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate,

nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e

trattamenti economici) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,

modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale non direttivo delle Forze armate) sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Liguria, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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